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venerdì 16 settembre 2011

IVA 21% DAL 17/09/2011

Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell'aliquota IVA ordinaria passa d'all'attuale 20% al 21%.
La nuova aliquota viene applicata dal 17/09/2011, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n.633/1972.
Per cui se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un'operazione concretamente non ancora effettuata, l'aliquota applicabile è quella del 20%. Uguale applicazione nel caso in cui in data antecedente l'entrata in vigore sia stato pagato un acconto.
Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, l'IVA da applicare è del 21%.
Per quanto riguarda le cessioni tramite documento di trasporto o di consegna di cui al D.P.R. n.472/1996, e cioè con fatturazione differita entro il 15 del mese successivo, si applica l'aliquota in vigore al momento in cui è stata effettuata la consegna. Ed anche le note di credito che si riferiscono ad operazioni precedenti con aliquota al 20%, riporteranno l'aliquota applicata nell'operazione principale a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi secondo quanto desposto dall'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n.633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o alla data di emissione della fattura se antecedente.





lunedì 12 settembre 2011

RELAZIONI DI PARENTELA ( utile in caso di successioni o testamento)

Quante volte a proposito di successioni o testamenti ci siamo ritrovati a fare in conto del grado di parentela e a volte dopo il 2° i ricordi non sono molto chiari: il bisnonno è 3° o 4° grado? e suo fratello? e il figlio del cugino dal dei tali.....?
Ecco una semplicissima tabella con l'indicazione dei gradi di parentela dal 1° al 6°.


Parente di 1° grado: genitore - figlio
Parente di 2° grado: nonno - figlio di figlio (nipote abbiatico), fratello o sorella
Parente di 3° grado: bisnonno - figlio di abbiatico, zio - nipote (figlio di fratello)
Parente di 4° grado: 1° cugino (filgio di zio) - prozio (fratello del nonno) - figlio di nipote
Parente di 5° grado: 2° cugino - fratello del bisnonno - figlio del cugino
Parente di 6° grado: figlio del 2° cugino ecc.




venerdì 9 settembre 2011

Tasso di interesse legale - dal 1942 ad oggi

Ecco una utilissima tabella molto semplice da leggere che riassume i tassi di interesse legale in vigore in Italia dal 1942 ad oggi (2011)



DAL AL TASSO PROVVEDIMENTO
21/04/1942 15/12/1990 5,0%
16/12/1990 31/12/1996 10,0% L. 26 NOVEMBRE
01/01/1997 31/12/1998 5,0% L. 23 DICEMBRE
01/01/1999 31/12/2000 2,5% D.M. 10 DICEMBRE
01/01/2001 31/12/2001 3,5% D.M. 11 DICEMBRE
01/01/2002 31/12/2003 3,0% D.M. 11 DICEMBRE
01/01/2004 31/12/2007 2,5% D.M. 01 DICEMBRE
01/01/2008 31/12/2009 3,0% D.M. 12 DICEMBRE
01/01/2010 31/12/2010 1,0% D.M. 04 DICEMBRE
01/01/2011 AD OGGI 1,5% D.M. 07 DICEMBRE



giovedì 8 settembre 2011

IVA DAL 20% AL 21% - PASSO AVANTI O PASSO INDIETRO?



Squillano i telefoni di contabili e commercialisti, mentre a Roma si discute l'aumento della percentuale dell'Iva dal 20 al 21%. Cosa succederà? Come adeguarsi? Da quando? E su chi inciderà veramente tale aumento?
Rieccoci ancora una volta, dopo le modifiche del dicembre 1997, con applicazione a decorrere dal 01/01/1998 (Circolare n. 33/1997), con le mani dei nostri politici sulle aliquote iva.

Qualche nota basilare:
L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 26-10-1972,n.633 (G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972, suppl. ord. n. 1). 
In pratica l'acronimo IVA significa che è un imposta generale che colpisce l'incremento di valore che un bene o un servizio acquistano ad ogni passaggio economico (ecco perchè si parla di valore aggiunto). Infatti per i soggetti passivi di imposta, vale a dire gli imprenditori, l'Iva non è un vero e proprio costo, in quanto per loro l'iva che pagano ai fornitori di beni e servizi costituisce un credito nei confronti dell'Erario che portano in detrazione dell'iva a debito derivante dalle loro cessioni e che di conseguenza incassano dal consumatore finale. 
Quindi l'IVA rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, vale a dire, per i consumatori finali.
Distinguiamo a questo punto il “contribuente di fatto” (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta stessa ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.
L'Unione europea disciplina il tasso dell'IVA dei paesi membri, per cercare di mantenerli più o meno simili e ne pone dei limiti, minimo e massimo, il minimo è del 15% (applicato nel Lussemburgo, in alcune zone del Portogallo e a Cipro) e il massimo del 25% ( applicato da Danimarca, Ungheria e Svezia. Generalmente in ogni paese esistono poi delle aliquote ridotte per particolari prodotti o servizi.
In Italia esistono tre aliquote IVA:
  • 4%,aliquota minima, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
  • 10%, aliquota ridotta, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;
  • 21% (ex 20%) aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.

Passiamo al dunque:
L'aumento dell'Iva resta economicamente neutrale per il soggetto passivo (imprenditore), lo stesso però deve attivarsi, in base alla propria attività e al sistema utilizzato per la fatturazione e liquidazione dell'iva, 
  • alla modifica dell'aliquota in utilizzo, ad esempio tramite intervento di manutenzione al registratore di cassa che richiederà quindi l'intervento di personale specializzato (vale a dire onere economico), tramite semplice aggiunta della nuova percentuale di aliquota nel programma informatico utilizzato dall'azienda (cosa che può avvenire senza ricorso ad assistenza esterna e quindi senza alcun onere). 
Quindi possiamo dire che oltre allo scopo principale (quadratura di bilancio entro il 2013 per l'Italia), questa operazione potrebbe generare un lieve aumento di lavoro per che si occupa di programma di contabilità fiscale in particolare per i registratori di cassa, per i quali di solito la manutenzione viene affidata “a mani esperte”.
E in generale per tutti i produttori di beni e servizi soggetti ad iva al 21%? cosa accadrà? Per loro, vista anche la crisi che da qualche anno ha investito l'Italia, come tutta l'Europa e l'USA, direi che un un ulteriore calo delle cessioni sia inevitabile, il consumatore finale vedrà aumentare ancora una volta i prezzi dei beni al consumo con inevitabile diminuzione della propria capacità di acquisto, un calo dei consumi è inevitabile a meno che gli imprenditori non decidano di assorbire loro il costo apportando modifiche ai listini dei prezzi, cosa che a catena si andrebbe a ripercuotere sul produttore iniziale. Trovandoci in Italia credo molto più probabile il caso opposto e cioè che gli imprenditori cerchino, nel giro di qualche mese, di recuperare le eventuali perdite economiche con un ulteriore aumento dei prezzi.  Se per l'impreditore abbiamo detto che si dovrà attivare con la più o meno semplice modifica dell'aliquota utilizzata, il consumatore finale in cosa dovrà attivarisi?
  • a  guadagnare di più, perchè questo 1% in più lo pagarà lui
 
E per il 2013?
Con l'aumento dell'Iva, insieme naturalmente alle altre manovre, per il 2013 si pensa di raggiungere questo pareggio di Bilancio voluto dalla Comunità Europea, quello che è certo è che le tasche dei comuni cittadini saranno più vuote e il divario fra le persone benestanti e i poveri e “nuovi poveri” diventerà sempre più grande. Questo è l'enorme difetto che sta presentando il Capitalismo, i ricchi sono sempre più ricchi, mentre il ceto medio si assottiglia e i poveri diventano sempre più poveri e più numerosi.


mercoledì 7 settembre 2011

REGISTRAZIONE CONTABILE - ACQUISTO DI MERCE



Una delle operazioni  più semplici per un ragioniere è la registrazione di una fattura di acquisto merce, ma per chi non è "del mestiere" qualche semplice indicazione potrebbe essere utile.
L'elemento base della ragioneria è il mastrino con la distinzione Dare - Avere, questi mastrini sono a loro volta inseriti in bilancio in base alla loro durata nel tempo, tutto ciò che ha la caratteristica della continuità fra più esercizi (es. la cassa, i crediti, i beni strumentali, i debiti, i fondi e le riserve, il patrimonio netto...) viene inserito nello stato patrimoniale, il resto (merci c/acquisti, spese varie, costo personale, ammortamenti beni strumentali, insussistenze, merci c/vendite, proventi diversi) nel conto economico.
In ragioneria tutto ciò che può essere considerato un attivo o un credito va inserito in dare dello stato patrimoniale al contrario le passività e i debiti vanno in avere dello stesso; mentre tutto ciò che è un costo per l'esercizio va in dare del conto economico e i ricavi vanno in avere.
Nel caso di acquisto di merce si deve procedere ad una rilevazione che crei il debito (quindi avere dello stato patrimoniale) nei confronti del fornitore, che conteggi il costo di competenza dato dall'imponibile della fattura al netto dell'iva (dare del conto economico), e, per quanto riguarda l'iva, questa in realtà è un costo solo per il consumatore privato, mentre il titolare di partita iva anche se ad essa corrisponde un uscita di denaro (perchè pagata al fornitore), in realtà è l'insorgere di un credito nei confronti dell'Erario, e verrà portata in diminuzione di eventuale iva a debito (generata da vendite o prestazioni a terzi) dello stesso periodo.
Chiariti questi semplici punti possiamo passare all'esempio della registrazione:

fattura n. x   del 01/01/2100           PROT.IVA 1


DESCRIZIONE OPERAZIONE
% IVA DARE AVERE
Fornitore Rossi Mario


€ 3.000,00
merce c/acquisti

€ 2.500,00
iva c/acquisti
20,00% € 500,00






TOTALI A PAREGGIO
€ 3.000,00 € 3.000,00



Molto semplice. Da non tralasciare, sempre per in "non addetti ai lavori" è il numero di protocollo Iva, che viene assegnato ad ogni fattura registrata e che deve sempre essere consecutivo di pari passo alla data di registrazione.

Buon lavoro e alla prossima operazione





martedì 6 settembre 2011

Quietanza liberatoria (esempio)


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Spett.le ________________________

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Oggetto: Quietanza liberatoria per fornitura prodotti

Con riferimento alle forniture di cui alle fatture qui di segioto elencate emesse nei confronti dell'impresa___________________________________________________________

- Ft. n. ____  del ____________di Euro ______
- Ft. n. ____  del ____________di Euro ______
- Ft. n. ____  del ____________di Euro ______

per un totale di Euro __________ (iva inclusa), a tutti gli effetti di legge, si dichiara che sulla fornitura dei nostri prodotti, non è stato disposto nè esiste alcun vincolo o riserva di proprietà.
Attestiamo. altresì, che l'importo totale delle predette fatture è stato interamente pagato e che pertanto nei confronti dell'impresa _____________________________non esiste alcuna ragione di credito neppure sotto forma cambiaria.
___________,lì______________


Timbro e firma              


lunedì 5 settembre 2011

STAMPE DEI PRINCIPALI/PIU' COMUNI REGISTRI CONTABILI E SOCIALI


Eccoci a settembre, al rientro dalle ferie imcombono nuove scadenze per chi si occupa di contabilità aziendale. Scade il 30/09/2011 il termine ultimo per l'invio del modello Unico 2011 per chi abbia scelto la presentazione in formato elettronico per via telematica, e, per le imprese entro tre mesi da tale data  (31/12/2011) si devono stampae su carta tutti i registri contabili.

I soggetti minimi non hanno obbligo di stampare alcun registro;

I soggetti in contabilità semplificata devono eseguire la stampa cartacea dei seguenti registri:
  • Registro degli acquisti
  • Registro delle vendite
  • Registro dei corrispettivi
  • Liquidazioni
  • Registro beni ammortizzabili (entro il 30/09/2011)
Dopo aver effettuato le registrazioni di chiusura dell'esercizio si consiglia pure una stampa totale di tutti i mastrini movimentati;

I soggetti in contabilità ordinaria oltre ai registri già elencati per le semplificate stampano pure:
  • Libro Inventari
  • Libro Giornale
e ancora, le società hanno obbligo di aggiornare  i libri sociali, cosa che sicuramente sarà già stata effettuata nelle varie date di riferimento delle assemblee dei soci:
  • Consiglio di amministrazione
  • Consiglio sindacale
  • Verbali assemblea
I registri Iva (i primi obbligatori anche per le semplificate) non richiedono alcun bollo, mentre ai registri contabili (Inventari e Giornale) vanno applicate marche da bollo da 14,62 Euro, 2 ogni 100 pagine per le società di persone e 1 ogni 100 pagine per le società di capitali che entro il termine del 16/03 di ogni anno versano la tassa vidimazioni libri sociali pari a
- 309,87 Euro se il capitale sociale è pari o inferiore a 516.456,90 Euro
- 516,46 Euro se il capitale sociale è superiore a 516.456,90 Euro.
I libri sociali vanno numerati e vidimati dal notaio, generalmente se ne preparano diverse pagine già al momento della costituzione della società in modo da usufruirne negli esercizi successivi.

Buone stampe a tutti.